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Pontedera (Gello): lettera di contestazione alla Provincia di Pisa

Argomento: news

pubblichiamo integralmente la lettera di diffida inviata il 2 febbraio 2012 dal Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti Valdera agli Uffici Ambiente della Provincia di Pisa e della Regione Toscana, nonché all'Autorità di Bacino del fiume Arno, relativa al verbale dell'ultima Conferenza dei Servizi per l'ampliamento della discarica di Gello

 


 

In riferimento al verbale della conferenza dei servizi del 05/12/2011 avente per oggetto: “L.R 10/2010 e smi, Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e smi - “Ampliamento discarica per rifiuti speciali non pericolosi” in località Gello nel comune di Pontedera.– Proponente: Ecofor Service spa” da noi ricevuto in data 3/01/2012

 

Premesso che:

  • nel verbale de quo la Conferenza afferma che il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa ha autorizzato la sistemazione idraulica dell'area con deviazione dell'attuale Fosso degli Strozzi autorizzando la società Ecofor al rifacimento del ponticello sulla Fossa Nuova

  • che parte dell’intervento per cui il proponente andrà a richiedere l’autorizzazione ricade in area a pericolosità idraulica elevata e molto elevata PI3 e PI4 secondo del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (DPCM 06/05/2006) del Bacino del Fiume Arno



  • che a tutt’oggi l’area su cui insisterà parte dell’intervento proposto risulta classificata a pericolosità idraulica elevata e molto elevata PI3 e PI4 secondo del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (DPCM 06/05/2006) del Bacino del Fiume Arno

  • che lallegato 1 del D.Lgs 36/2003 esplica chiaramente che un impianto di discarica non può essere ubicato in: “aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni

  • che la più rigorosa Legge Regionale 66/2011 addirittura allart.142 statuisce che nelle aree classificate dai piani strutturali, dai Piani Regolatore Generali (PRG) o dai Piani stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989 n.183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per un tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.

  • che l'elencazione degli interventi ammessi in zona PI4 e PI3 di cui agli art. 6 e 7 delle Norme del Piano stralcio Assetto Idrogeologico è tassativo e non estensibile ad esempio alla realizzazione di impianti di discarica

  • Che il rilascio di un'autorizzazione presuppone la conformità, alla data del rilascio, di tutti i presupposti di legge di conformità urbanistica e con i vincoli presenti sull'area ( idraulici , idrogeologici paesaggistici ecc. )

  • Che quanto sopra è già stato fatto presente dal Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti Valdera, attraverso la presentazione di osservazioni tecniche avverso il progetto proposto dal richiedente, durante le varie fasi della procedura di Valutazione dImpatto Ambientale.

 

Considerato che

  • l’autorizzata alla realizzazione dell’impianto di discarica è da considerarsi come procedimento unico e non frazionabile in lotti

  • il procedimento non è stato scisso in due parti separate contenenti i lavori eseguibili immediatamente, in quanto ricadenti in area PI1 e PI2, e quelli eseguibili in una seconda fase, in quanto ricadenti in area PI3 e PI4.

  • il permesso di costruzione - e l'autorizzazione della provincia costituisce anche permesso di costruzione - non può essere rilasciato fino a quando non verrà emanato il decreto di deperimetrazione dellarea

 

il Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti Valdera invita le Autorità competenti a valutare con attenzione la legittimità delle decisioni presenti nel verbale in oggetto in quanto, a parere degli scriventi, nessuna opera inerente il progetto proposto dal proponente può essere eseguita prima dell’avvenuta riclassificazione dell’area da parte dell’autorità competente anche alla luce della pericolosità della zona.

 

Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti Valdera

Pubblicato Martedi 21 Febbraio 2012 - 10:15 (letto 2375 volte)
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